Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a
qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata
senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il
nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato
del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le
definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano
interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti
dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica
di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il
nulla osta e' sostituito da una attestazione di conformità del
gestore.[1]
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee
che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i
competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a
condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di
presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture
subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e'
necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva
di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione
dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente
delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso
destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta
del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5
possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle
comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo
nulla osta e' rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero,
competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica
sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere
osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato
elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le
stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se
debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un
turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero
promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli
impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a
norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le
rende necessarie.
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo,
danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli
oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'articolo 635,
secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e' vietato
arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione
elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei
trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli
ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 5.000,00 euro.
Art. 98
Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero
commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il fatto
riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici,
la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della
reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se
trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il
trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
a venti volte i diritti amministrativi e dei contributi, di cui
rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita'
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il
Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere
direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per
piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso
comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo
25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa
Pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti
che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad
euro 1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie
attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste
dall'articolo 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide,
impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli
stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in
ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi
significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2
per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale
l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di
mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui
agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se
la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due
volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o
la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono
esonerati da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non
sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III
del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80, il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori
di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di
integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,
4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione
dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per
eventuali reati, il trasgressore e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le
sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
930) che "Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione
sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo".