Art. 95 
      Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze 
 
     1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a
qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata
senza che sul relativo progetto si sia  preventivamente  ottenuto  il
nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 
    2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato
del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche: 
    a) di classe zero,  di  I  classe  e  di  II  classe  secondo  le
definizioni di classe  adottate  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; 
    b)  qualunque  ne  sia  la  classe,  quando  esse   non   abbiano
interferenze con linee di comunicazione elettronica; 
    c) qualunque ne sia la  classe,  nei  casi  di  urgenza  previsti
dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di  legge  sulle
acque e sugli impianti elettrici,  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775. 
  2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica
di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad  elica,  il
nulla osta e' sostituito  da  una  attestazione  di  conformità  del
gestore.[1]
    3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di  linee
che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i
competenti  organi  del  Ministero  ne  subordinano  il  consenso   a
condizioni  da  precisare  non  oltre  sei   mesi   dalla   data   di
presentazione dei progetti. 
    4.  Per  l'esecuzione  di  qualsiasi  lavoro   sulle   condutture
subacquee  di  energia  elettrica  e  sui  relativi  atterraggi,   e'
necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva
di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione
dei lavori stessi. Le relative spese  sono  a  carico  dell'esercente
delle condutture. 
    5.  Nessuna  tubazione  metallica  sotterrata,  a  qualunque  uso
destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto  il  nulla  osta
del Ministero. 
    6. Le determinazioni su quanto  previsto  nei  commi  3,  4  e  5
possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Consiglio  superiore  delle
comunicazioni. 
    7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica,  il  relativo
nulla osta e' rilasciato dal  capo  dell'ispettorato  del  Ministero,
competente per territorio. 
    8. Nelle  interferenze  tra  cavi  di  comunicazione  elettronica
sotterrati e cavi  di  energia  elettrica  sotterrati  devono  essere
osservate le norme generali per gli impianti elettrici  del  comitato
elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale  delle  ricerche.  Le
stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
tubazioni metalliche sotterrate. 
    9. Qualora, a causa di impianti di energia  elettrica,  anche  se
debitamente  approvati  dalle  autorità  competenti,  si  abbia   un
turbamento del servizio di comunicazione  elettronica,  il  Ministero
promuove,  sentite  le  predette  autorità,  lo  spostamento   degli
impianti od altri provvedimenti idonei ad  eliminare  i  disturbi,  a
norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni  di  legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi  le
rende necessarie. 
 
 
                               Art. 97
                       Danneggiamenti e turbative
    1.  Chiunque  esplichi  attivita'  che  rechi, in qualsiasi modo,
danno  ai  servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli
oggetti  ad  essi  inerenti  e'  punito  ai  sensi dell'articolo 635,
secondo comma, n. 3, del codice penale.
    2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  1,  e' vietato
arrecare  disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione
elettronica  ed  alle  opere  ad  essi  inerenti.  Nei  confronti dei
trasgressori  provvedono  direttamente,  in  via  amministrativa, gli
ispettorati  territoriali  del  Ministero.  La violazione del divieto
comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 5.000,00 euro.
 
 
Art. 98
                                Sanzioni
  1.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
  2.  In  caso  di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico  senza  la  relativa  autorizzazione  generale, il Ministero
commina,   se   il   fatto   non   costituisce  reato,  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi  in  equo  rapporto  alla  gravita' del fatto. Se il fatto
riguarda  la  installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici,
la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
  3.  Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si applica la pena della
reclusione  da  uno  a  tre  anni.  La  pena e' ridotta alla meta' se
trattasi  di  impianti  per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
  4.  Chiunque  realizza  trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  5.  Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma 2, il
trasgressore  e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
a  venti  volte  i  diritti  amministrativi  e dei contributi, di cui
rispettivamente  agli  articoli  34  e  35, commisurati al periodo di
esercizio  abusivo  accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno.
  6.   Indipendentemente  dai  provvedimenti  assunti  dall'Autorita'
giudiziaria  e  fermo  restando  quanto  disposto dai commi 2 e 3, il
Ministero,   ove   il  trasgressore  non  provveda,  puo'  provvedere
direttamente,  a  spese  del  possessore,  a  suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
  7.  Nel  caso  di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per
piu'  di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso
comma 2.
  8.  In  caso  di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico  in  difformita'  a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo
25,   comma  4,  il  Ministero  irroga  una  sanzione  amministrativa
Pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
  9.  Fermo  restando  quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti
che  commettono  violazioni  gravi  o reiterate piu' di due volte nel
quinquennio  delle  condizioni poste dall'autorizzazione generale, il
Ministero  commina  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro
30.000,00  ad  euro  600.000,00;  ai soggetti che non provvedono, nei
termini  e  con  le  modalita'  prescritti,  alla  comunicazione  dei
documenti,  dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal  Ministero o
dall'Autorita',   gli   stessi,  secondo  le  rispettive  competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad
euro 1.150.000,00.
  10.  Ai  soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive competenze, espongono
dati   contabili   o  fatti  concernenti  l'esercizio  delle  proprie
attivita'  non  corrispondenti al vero, si applicano le pene previste
dall'articolo 2621 del codice civile.
  11.  Ai  soggetti  che non ottemperano agli ordini ed alle diffide,
impartiti  ai  sensi  del  Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli
stessi,  secondo  le  rispettive  competenze,  comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza  riguarda  provvedimenti  adottati dall'Autorita' in
ordine  alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi
significativo  potere  di  mercato,  si  applica  a  ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2
per  cento  e  non  superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione  della  contestazione,  relativo  al  mercato  al quale
l'inottemperanza si riferisce.
  12.  Nei  casi  previsti  dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di
mancato  pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui
agli  articoli  34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se
la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due
volte  in  un  quinquennio,  il  Ministero  o l'Autorita', secondo le
rispettive  competenze  e  previa  contestazione, possono disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o
la  revoca  dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso.  Nei  predetti  casi,  il  Ministero  o  l'Autorita',  rimangono
esonerati  da  ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non
sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
  13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III
del  presente  Titolo,  nonche'  nell'articolo  80,  il  Ministero  o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
  14.  In  caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori
di   cui   all'articolo   96,   il  Ministero  commina  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
la  violazione  degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o
reiterata  per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due  mesi  o  la  revoca  dell'autorizzazione  generale.  In  caso di
integrale   inosservanza   della  condizione  n.  11  della  parte  A
dell'allegato    n.    1,    il    Ministero    dispone   la   revoca
dell'autorizzazione generale.
  15.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,
4,  5  e  8  dell'articolo  95,  indipendentemente  dalla sospensione
dell'esercizio  e  salvo  il  promuovimento  dell'azione  penale  per
eventuali   reati,   il   trasgressore  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
  16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
60,  61,  70,  71,  72  e  79  il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive   competenze,   comminano   una   sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00.
  17.  Restano  ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le
sanzioni  di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
  17-bis.  Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per
le  garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul
pagamento  in  misura  ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  27  dicembre  2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
930)  che  "Nei  confronti  dei soggetti esercenti la radiodiffusione
sonora,  nonche'  la  radiodiffusione televisiva in ambito locale, le
sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo 98 del codice delle
comunicazioni  elettroniche,  di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo".
 


[1] Articolo aggiunto dall’art.14 comma 6 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012

Codice Fiscale: 90096400321

Ministero Sviluppo Economico - Roma
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Fotografie di Trieste
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